Amministrazione Trasparente
L’accesso civico, introdotto dall’art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione. La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al responsabile della trasparenza , che è il dirigente scolastico.
- Responsabile della trasparenza: Dott.ssa Chiara Giraudo
- recapito telefonico: +39 031 855191
- PEO lcic815003@istruzione.it
- PEC lcic815003@pec.istruzione.it
Istanza di Accesso civico
L‘art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (“Decreto Trasparenza”), prevede:
- L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
- La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
- L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
- Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
- La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
- La richiesta di accesso civico comporta, da parte del responsabile della trasparenza, l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 43, comma 5.
Che cos’è l’Accesso civico
Il legislatore introduce la nozione di “accesso civico”, con la quale si definisce il diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito internet. Questa forma di tutela è assai rafforzata da parte del decreto: è gratuita, non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va avanzata al responsabile della trasparenza. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet; in caso di mancata risposta positiva può essere attivato l’intervento sostitutivo ed occorre segnalare l’accaduto all’ufficio per i procedimenti disciplinari.
Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97
“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
La riforma introduce l’accesso civico generalizzato e cerca di far diventare la trasparenza “accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni” sostanzialmente, con l’esplicitato scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. E così, accanto alla “trasparenza proattiva” (proactive disclosure), realizzata con la pubblicazione di documenti, informazioni e dati, viene fortificata la “trasparenza reattiva”(reactive disclosure), che si ottiene in risposta alle istanze di conoscenza avanzate dagli interessati. Sotto questo profilo il d.lgs. 97/2016 introduce significative novità: il nuovo diritto di accesso civico “generalizzato” fa parlare di Freedom of Information Act (FOIA) italiano.
A seguito della riforma, di conseguenza, nell’ordinamento giuridico italiano vigente, all’accesso civico “generalizzato”, che viene introdotto dal d.lgs. 97/2016, si affianca adesso all’accesso civico “semplice”, strumento già previsto come risposta all’inadempimento degli obblighi di pubblicazione.
ACCESSO CIVICO SEMPLICE
Chiunque ha diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 33/2013).
L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione
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