Amministrazione Trasparente
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013. Tale tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 33/2013).
L’accesso civico generalizzato è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.
Come presentare l’Istanza di Accesso civico
Scaricare l’apposito modulo: istanza-accesso-civico.doc: Istanza-accesso-civico
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- compilare e inviare in allegato, via mail, all’indirizzo lcic815003@istruzione.it(indicando nell’oggetto: “Istanza di accesso civico”), allegando scansione di un documento d’identità valido;
- di persona, presentando alla segreteria dell’IC di Costa Masnaga, via Marconi- 23845 Costa Masnaga (LC) il modello cartaceo, allegando fotocopia di un documento d’identità valido.
Titolare del potere sostitutivo attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta
Nei casi di inerzia, ritardo o mancata risposta, l’istante può ricorrere al titolare del potere sostitutivo Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Lecco Accesso civico, utilizzando il modulo a disposizione nella pagina dedicata al seguente link: https://lecco.istruzionelombardia.gov.it/trasparenza/accesso-civico/
Strumenti di tutela
Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione:
- tentativo di conciliazione;
- ricorso al giudice ordinario o al TAR.
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